Un uomo, già condannato in passato per reati legati al lucro, viene fermato in luogo pubblico con due coltelli a serramanico e una pinza da elettricista di venti centimetri. Non fornendo alcuna spiegazione valida per il trasporto di tali oggetti, viene condannato per porto abusivo di armi e per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato ricorre in Cassazione contestando la regolarità delle notifiche, l'onere della prova e chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che la mancata giustificazione è un elemento costitutivo del reato e che la gravità del fatto, desunta dal possesso di più coltelli e dai precedenti penali, impedisce l'applicazione di sconti di pena o l'esclusione della punibilità.
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