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Art. 707 Codice Penale

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Possesso ingiustificato di arnesi da scasso: scuse respinte
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un uomo fermato alla guida della propria vettura con a bordo una tenaglia e uno scalpello. L'imputato, già gravato da precedenti, non ha fornito spiegazioni convincenti sulla presenza di tali oggetti. Le tesi difensive, che richiamavano lavori edili nella proprietà di una parente o l'uso degli strumenti da parte di familiari, sono risultate prive di riscontri oggettivi e palesemente incompatibili con il suo lavoro. I giudici hanno quindi integrato il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso, negando la concessione delle attenuanti generiche per via dei precedenti e della gravità dell'illecito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con obbligo di versamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna e sanzione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un soggetto accusato del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. Le forze dell'ordine avevano fermato l'individuo trovandolo in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso. I giudici hanno giudicato non credibili le giustificazioni fornite dall'imputato circa la lecita disponibilità degli strumenti, considerando anche il suo comportamento sospetto durante il controllo e i suoi precedenti penali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati dalla difesa. L'imputato perde definitivamente la causa penale: deve scontare la condanna inflitta nei gradi precedenti, pagare integralmente le spese processuali e versare una somma pecuniaria pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende per aver proposto un'impugnazione priva dei requisiti minimi previsti dalla legge.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: no alla tenuità
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi da scasso. Le forze dell'ordine avevano fermato il soggetto in un'area colpita dal terremoto durante controlli anti-sciacallaggio. L'individuo, già condannato in passato per rapina, viaggiava con strumenti da effrazione, ricetrasmittenti e tesserini non restituiti di un'associazione di vigilanza. L'imputato ha chiesto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno respinto la richiesta a causa dell'elevato pericolo della condotta e della gravità dei precedenti penali, dichiarando inammissibile il ricorso.
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Strumenti atti allo scasso: ricorso inammissibile e condanna ferma
Un cittadino con precedenti penali subisce una perquisizione e le forze dell'ordine rinvengono arnesi da scasso. Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi lo condannano a sei mesi di arresto per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L'imputato presenta ricorso per Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici supremi dichiarano il ricorso inammissibile. Il calcolo della prescrizione deve infatti includere i numerosi periodi di sospensione dovuti a rinvii per impedimento dell'imputato, astensioni dei difensori e norme emergenziali per la pandemia. Inoltre, i precedenti per reati patrimoniali giustificano il diniego delle attenuanti. L'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione successiva alla sentenza di secondo grado e comporta la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: no allo sconto automatico
Un uomo condannato per furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, chiedendo un'ulteriore riduzione della pena. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il bilanciamento tra circostanze costituisce una scelta discrezionale riservata al giudice di merito. Quando tale decisione è motivata in modo logico e coerente con la gravità del fatto, non può essere rivalutata in sede di legittimità. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Riqualificazione in ricettazione: pena e danni rivalutati
La vicenda nasce dall'accusa di furto in abitazione e possesso ingiustificato di grimaldelli a carico dell'Imputato. Nel giudizio di secondo grado è avvenuta la riqualificazione in ricettazione per il primo reato. I giudici territoriali hanno tuttavia quantificato la pena considerando i danni dell'effrazione materiale, come la rottura di una finestra, negando l'attenuante risarcitoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto per prescrizione il reato legato ai grimaldelli. Inoltre, i giudici di legittimità hanno censurato il calcolo della pena per la ricettazione. Il soggetto che riceve beni rubati non risponde delle condotte materiali dell'autore del furto presupposto. La Suprema Corte ha quindi reso definitiva la responsabilità per ricettazione, disponendo un nuovo processo per rideterminare la pena.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: scatta la condanna
Le forze dell'ordine hanno fermato un uomo trovato in possesso di vari attrezzi, tra cui cacciaviti, forbici e un coltello. Durante il controllo, l'indagato ha tentato di usare un cacciavite contro gli agenti, commettendo resistenza e lesioni personali. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi da scasso, escludendo la particolare tenuità del fatto a causa dei precedenti penali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la destinazione lecita degli strumenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il collegio ha rilevato l'assenza di prove circa un uso legittimo degli attrezzi e ha confermato la gravità del comportamento, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Aumento per continuazione: la Cassazione fissa i limiti
La Corte d'appello confermava la condanna nei confronti di un imputato per i reati di ricettazione di un motoveicolo, oltraggio a pubblico ufficiale, porto di armi improprie e possesso ingiustificato di grimaldelli. I giudici riconoscevano il vincolo della continuazione con una precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale, considerata reato più grave. Il giudice calcolava gli incrementi di pena per ciascun illecito minore. L'imputato contestava in Cassazione la quantificazione e la motivazione della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La determinazione dell'aumento per continuazione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Quando la sanzione resta sotto la media edittale, è sufficiente un richiamo sintetico alla gravità dei fatti e ai precedenti penali.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: silenzio e condanna
Due uomini viaggiavano a bordo di un furgone capiente, intestato a una persona già condannata per reati contro il patrimonio, all'interno di un piccolo comune rurale. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato all'interno del veicolo un piede di porco. Gli imputati non hanno fornito alcuna spiegazione sulla loro presenza sul luogo né sull'origine dell'attrezzo, mostrando totale indifferenza al momento del ritrovamento. I giudici di merito hanno condannato entrambi per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e strumenti atti allo scasso. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna e ha dichiarato inammissibili i ricorsi, poiché i difensori si sono limitati a riproporre le medesime censure già respinte in appello senza contestare la logicità delle prove.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: conta la disponibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi da scasso. L'imputato, che aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio, sosteneva che gli strumenti appartenessero a un terzo testimone. I giudici hanno chiarito che la proprietà originaria degli strumenti non rileva: per integrare il reato basta la concreta disponibilità materiale degli arnesi da scasso da parte di chi ha condanne pregresse per reati di lucro. La Corte Suprema non può rivalutare le testimonianze già esaminate dai giudici di merito. L'imputato deve quindi scontare la pena confermata e pagare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di chiavi alterate: scatta la condanna
Le forze dell'ordine hanno fermato un individuo con precedenti penali trovandolo con strumenti da scasso noti come chiavi bulgare. I giudici di merito hanno condannato l'uomo per la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'imputato ha presentato ricorso sostenendo l'assenza di prove sulla reale efficienza e funzionalità degli strumenti sequestrati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la condanna. I giudici supremi hanno chiarito che il reato punisce il pericolo presunto. L'accusa non deve dimostrare il funzionamento concreto degli arnesi, poiché basta la loro astratta idoneità allo scasso.
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Auto altrui e possesso di arnesi da scasso: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per due individui sorpresi di notte a bordo di un'autovettura contenente strumenti da effrazione. La difesa sosteneva che il veicolo appartenesse a terzi e che gli occupanti ignorassero il materiale a bordo, eccependo inoltre la prescrizione del reato e la presunta assenza di precedenti penali. I giudici di legittimità hanno respinto i ricorsi evidenziando che l'orario notturno e la distanza dal comune di residenza provano la consapevolezza del trasporto. Di conseguenza, il possesso di arnesi da scasso integra pienamente la responsabilità penale a carico di tutti i passeggeri. La dichiarata inammissibilità delle impugnazioni ha inoltre precluso la possibilità di beneficiare della prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, determinando anche la condanna alle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Sperona i carabinieri per fuggire: c’è resistenza a pubblico ufficiale
Il Conducente dell'autovettura tenta la fuga speronando violentemente un'auto dei carabinieri durante un controllo su strada. All'interno del veicolo le forze dell'ordine rinvengono attrezzi da scasso e dispositivi per intercettare le frequenze radio di servizio. I giudici di merito condannano l'uomo per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, possesso ingiustificato di chiavi alterate e installazione di apparecchiature per intercettazione. L'imputato presenta ricorso per cassazione sostenendo l'assenza di prove sulla sua piena consapevolezza del materiale illecito a bordo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, confermando che la violenta manovra di speronamento alla guida dimostra pienamente la volontà colpevole e la perfetta conoscenza degli arnesi illeciti trasportati.
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Possesso di strumenti atti allo scasso: ricorso e condanna ferma
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un soggetto sorpreso in un Comune vietato e trovato con arnesi da effrazione. L'interessato ha presentato ricorso lamentando la pendenza di un ricorso gerarchico contro il foglio di via e contestando il possesso di strumenti atti allo scasso. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'impugnazione inammissibile. Il ricorso amministrativo contro l'ordine di allontanamento non sospende l'obbligo di allontanarsi dal territorio. Inoltre, il mestiere dichiarato dal condannato non giustificava il possesso di quegli specifici utensili.
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Modifica della targa e riciclaggio: condanna anche col pennarello
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per i reati di riciclaggio e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. La vicenda scaturisce dall'alterazione numerica della targa di un ciclomotore rubato tramite l'uso di un semplice pennarello e dal rinvenimento di strumenti di effrazione nel garage esclusivo dell'uomo. La difesa sosteneva che il tratto di inchiostro cancellabile non ostacolasse in modo definitivo la scoperta del furto. I giudici supremi hanno chiarito che sussiste la modifica della targa e riciclaggio anche se il trucco è temporaneo o facilmente rimovibile, poiché l'intervento simula la lecita disponibilità del mezzo e ostacola i controlli. L'imputato perde la causa e subisce la conferma della condanna penale, oltre all'obbligo di rifondere le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna definitiva
Un uomo è stato fermato e trovato in possesso di strumenti da scasso, nello specifico un grimaldello e un tronchese. L'interessato non ha fornito alcuna valida spiegazione sulla presenza di tali attrezzi. I giudici di primo e secondo grado lo hanno condannato per il reato contravvenzionale previsto dall'articolo 707 del codice penale. L'imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione della sentenza impugnata. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente ha tentato di richiedere un nuovo esame dei fatti e delle prove, precluso ai giudici di legittimità. La Corte ha confermato la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli, condannando l'uomo al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: confermata la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo sorpreso a notte fonda davanti a un negozio chiuso con attrezzi da scasso. I giudici hanno respinto il ricorso contro la quantificazione della pena inflitta per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli in continuazione con precedenti reati contro il patrimonio. La Suprema Corte ha chiarito che il calcolo della pena e dei relativi aumenti rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La valutazione della gravità del fatto e dei precedenti penali esclude qualsiasi arbitrio o illogicità della sentenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di chiavi alterate: la pena resta ferma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'imputato contestava il calcolo dell'aumento di pena per la continuazione con precedenti reati, sostenendo una presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di merito. I giudici supremi hanno ribadito che la determinazione della pena e la stima degli aumenti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Poiché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sanzione basandosi sulla gravità del fatto e sulla personalità del colpevole, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Furto su autovettura: l’aggravante richiede una reale necessità
Due imputati hanno subito una condanna per il furto di una cassetta degli attrezzi lasciata all'interno di un'auto parcheggiata in strada, con l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e per possesso di arnesi da scasso. I giudici di merito hanno applicato l'aggravante presumendo una necessità della vittima nel lasciare gli oggetti nel veicolo e hanno calcolato in modo errato lo sconto di pena per il rito abbreviato sulla contravvenzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei condannati, chiarendo che il furto su autovettura non è automaticamente aggravato: il giudice deve accertare rigorosamente se esistesse una reale impossibilità di custodire altrove i beni. La Suprema Corte ha annullato la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio.
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Furto pluriaggravato tentato: niente sconti senza tenuità
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la condanna per furto pluriaggravato tentato. I ricorrenti lamentavano la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, il mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità e il diniego delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze. La Suprema Corte ha chiarito che il reato di furto pluriaggravato tentato supera il limite edittale massimo di pena previsto dalla legge per accedere alla non punibilità per particolare tenuità. Inoltre, l'ammissione dei fatti non basta per ottenere sconti di pena se l'imputato è stato colto in flagranza e vanta precedenti penali negativi. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i due soggetti al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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