Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sostenendo l'invalidità della firma a causa di una presunta delega di firma difettosa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la delega di firma per un atto di accertamento non necessita di formalità particolari, come l'indicazione nominativa del delegato. È sufficiente un ordine di servizio interno che identifichi il ruolo del funzionario autorizzato, e la contribuente non ha adeguatamente contestato le statuizioni della corte d'appello su questo punto.
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