Una contribuente ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento, eccependo la nullità della notifica della prodromica cartella esattoriale, in quanto consegnata a una persona qualificatasi come 'suocera'. La Corte di Cassazione ha chiarito che la dichiarazione resa dal ricevente circa il proprio rapporto con il destinatario costituisce solo una presunzione superabile. Se il contribuente fornisce la prova che tale rapporto non esiste (nel caso di specie, dimostrando di non essere coniugata), la notifica cartella deve considerarsi invalida. La Corte ha quindi confermato il principio sulla nullità della notifica, pur cassando la sentenza per un vizio procedurale.
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