Un condannato, in regime di detenzione domiciliare, ha richiesto la liberazione anticipata. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la sua istanza, motivando la decisione con il fatto che il condannato non aveva risposto a un controllo notturno della polizia. Il condannato ha sostenuto che gli agenti avevano suonato al civico sbagliato. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego della liberazione anticipata, ritenendo che la mancata reperibilità costituisca una violazione degli obblighi della detenzione domiciliare, indipendentemente dall'assenza di un procedimento penale per inosservanza. Il ricorso è stato rigettato e il condannato dovrà sostenere le spese processuali.
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