Un Comune ha citato in giudizio un'impresa costruttrice per gravi difetti in un'opera stradale, basando la richiesta di risarcimento sulla norma generale di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per evitare i termini di prescrizione più brevi previsti dalla norma specifica per gli appalti (art. 1669 c.c.). La Corte di Cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che, quando sussistono i presupposti per l'applicazione della norma speciale (art. 1669 c.c.), questa è l'unica applicabile. Non è possibile aggirare i termini di prescrizione e decadenza della norma speciale invocando quella generale. La sentenza definisce chiaramente i confini della responsabilità extracontrattuale appaltatore.
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