La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che non aveva considerato la richiesta di riqualificazione del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. L'Imputata era stata condannata per violenza, lesioni e danneggiamento. La difesa chiedeva di applicare il secondo comma dell'Art. 336 c.p., che prevede un reato autonomo meno grave, non una semplice attenuante. La Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto irrilevante la riqualificazione del reato. La Cassazione ha chiarito che il secondo comma dell'Art. 336 c.p. è un reato distinto, non una circostanza, e ha rinviato il caso per un nuovo esame sulla corretta qualificazione e pena, mentre le condanne per lesioni e danneggiamento sono diventate definitive.
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