Il Giudice di pace ha condannato il gestore di un locale per il reato di somministrazione di alcolici a minori. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività vietata in sede di cassazione, e riproduceva argomenti già respinti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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