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Art. 689 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 689 Codice Penale

Somministrazione di alcolici a minori: ricorso inutile e multa
Il Giudice di pace ha condannato il gestore di un locale per il reato di somministrazione di alcolici a minori. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti operata nel giudizio di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività vietata in sede di cassazione, e riproduceva argomenti già respinti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Vendita di alcolici a minori: Cassazione conferma condanna
Il gestore di un minimarket è stato condannato per il reato di vendita di alcolici a minori, avendo venduto una bottiglia di vodka a una ragazza con meno di quattordici anni senza verificarne l'età. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la condanna si basasse su sue dichiarazioni inutilizzabili rese alla polizia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la condanna si fondava sulle prove dirette raccolte dai Carabinieri, intervenuti sul posto e testimoni dello stato di ebbrezza della minore. Inoltre, l'imputato non ha superato la 'prova di resistenza', poiché l'esclusione delle sue dichiarazioni non avrebbe comunque modificato l'esito del giudizio, vista la solidità delle altre prove.
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Somministrazione alcolici a minori: ricorso respinto, condanna ok
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'esercente per il reato di somministrazione di alcolici a minori. L'esercente aveva presentato ricorso sostenendo una valutazione errata delle prove da parte del giudice. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non serve a riesaminare i fatti, ma solo a controllare la corretta applicazione della legge. Poiché la motivazione della sentenza di condanna non presentava vizi logici evidenti, la decisione è diventata definitiva. L'esercente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Albo cassazionisti: ricorso nullo senza abilitazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato per somministrazione di alcolici a minori. Il vizio principale risiede nella firma dell'atto da parte di un legale non iscritto all'**Albo cassazionisti**, requisito essenziale previsto dall'art. 613 c.p.p. per il patrocinio davanti alla Suprema Corte. Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, evidenziando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Ricorso per cassazione: obbligo avvocato cassazionista
Un cittadino, condannato per somministrazione di alcolici a minori, ha presentato un ricorso per cassazione tramite un legale non abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso poiché, a seguito della riforma del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto esclusivamente da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti. La decisione ribadisce che la parte non può più proporre personalmente l'impugnazione e che la mancanza della firma di un professionista abilitato preclude l'esame del caso, comportando anche sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
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Avvocato non cassazionista: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso poiché l'appello, convertito in ricorso per cassazione, era stato proposto da un avvocato non cassazionista, ovvero non iscritto all'apposito albo speciale. La decisione conferma un orientamento consolidato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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