Un Lavoratore è stato condannato per aver somministrato alcolici a minori. Ha presentato un ricorso in Cassazione, contestando la sentenza per presunte violazioni di legge e difetti di motivazione, in particolare per la mancata applicazione di una norma che avrebbe potuto estinguere il reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha ritenuto che le contestazioni riguardassero il merito dei fatti, non sindacabile in Cassazione, e che la norma invocata non potesse essere applicata per la prima volta in quella sede. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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