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Art. 687 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

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Credito conteso: chi perde paga, anche se il debitore avvia la causa
Un debitore, incerto su chi pagare tra due creditori che rivendicavano lo stesso credito, avvia una procedura di sequestro liberatorio. Nel successivo giudizio, il tribunale dà ragione a una Banca Cessionaria. Il creditore perdente ricorre in Cassazione, sostenendo di non dover pagare le spese legali perché la causa era nata da un'incertezza oggettiva del debitore. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che il **principio di soccombenza** si applica sempre: chi perde la disputa sulla titolarità del credito deve pagare le spese, a prescindere da chi abbia iniziato il giudizio.
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