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Art. 687 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

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Sequestro liberatorio: i rimedi contro le spese
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un locatore contro la condanna al pagamento delle spese in un procedimento di sequestro liberatorio. Tale procedimento, avviato dal conduttore per liberarsi dall'obbligo di riconsegna di un immobile non accettato dal locatore, è stato qualificato come misura cautelare. Di conseguenza, il provvedimento che decide sulle spese non è definitivo e deve essere impugnato con il reclamo specifico per i procedimenti cautelari, non con ricorso straordinario in Cassazione.
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