Un ex membro laico del CSM è stato citato per diffamazione da un magistrato a causa di opinioni negative espresse durante un convegno pubblico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. Il punto centrale è che la speciale immunità CSM, prevista dall'art. 32-bis della Legge n. 195/1958, non copre le dichiarazioni fatte al di fuori del contesto e delle funzioni ufficiali del Consiglio. La natura diffamatoria delle affermazioni è stata considerata un punto ormai assodato nel processo (giudicato interno), e la liquidazione equitativa del danno è stata confermata.
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