La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per traffico di stupefacenti sulla base di prove digitali provenienti da una piattaforma di chat criptata. La difesa ne contestava l'utilizzabilità, ma la Corte ha stabilito che l'acquisizione di messaggi già archiviati su server esteri, ottenuta tramite Ordine Europeo di Indagine, non costituisce intercettazione, bensì sequestro di documenti (corrispondenza). Viene così confermata la validità di questa forma di acquisizione prove digitali, nel rispetto del principio di mutuo riconoscimento tra Stati UE.
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