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Art. 68 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 68 Codice Civile

Tabelle Millesimali: Modifiche Valide Solo con Voto Assembleare
Un Condominio ha approvato bilanci basandosi su tabelle millesimali modificate senza una nuova approvazione assembleare formale. Una Condomina ha impugnato la delibera, sostenendo l'invalidità delle modifiche. Il Condominio ha argomentato che un tecnico era stato autorizzato a fare correzioni e che vi fosse un'approvazione implicita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condominio, confermando che le modifiche alle tabelle millesimali richiedono sempre un'esplicita approvazione dell'assemblea. La validità tabelle millesimali non può derivare da deleghe generiche o da comportamenti concludenti. La Condomina ha visto riconosciuto il suo interesse ad agire per il pregiudizio patrimoniale subito.
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Revisione tabelle millesimali: vince la forma scritta sulla prassi
Una società condomina impugna la delibera assembleare che ripartisce le spese condominiali in violazione della tabella originaria allegata al regolamento. Il condominio difende la decisione sostenendo che una prassi pluridecennale ha introdotto nuovi criteri per comportamenti concludenti dopo alcuni ampliamenti dell'immobile. I giudici di merito respingono l'impugnazione, ritenendo valida la consuetudine applicata negli anni. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e accoglie il ricorso della condomina. La Suprema Corte stabilisce che l'approvazione e la revisione tabelle millesimali richiedono necessariamente la forma scritta a pena di nullità. Una semplice prassi assembleare difforme non può modificare le quote millesimali vigenti, rendendo invalide le ripartizioni non formalizzate per iscritto.
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Revisione delle tabelle millesimali: basta citare l’amministratore
Una condomina ha chiesto la revisione delle tabelle millesimali del proprio condominio. La Corte d'Appello aveva dichiarato nullo il giudizio perché la causa era stata intentata solo contro l'amministratore e non contro tutti i singoli condomini, ritenendo che le tabelle avessero natura contrattuale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della condomina. I giudici hanno chiarito che per la revisione delle tabelle millesimali è sufficiente citare in giudizio l'amministratore di condominio. Non serve coinvolgere tutti i proprietari, a meno che le tabelle non contengano accordi che modificano espressamente i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio.
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Tabelle millesimali: validità delibere senza tabelle
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'assenza di tabelle millesimali non comporta l'automatica invalidità delle delibere assembleari. Nel caso di specie, un condomino aveva impugnato una decisione sostenendo l'illegittimità del calcolo del quorum basato su quote paritarie. La Suprema Corte ha chiarito che le tabelle millesimali hanno natura puramente dichiarativa e che il valore proporzionale delle proprietà esiste indipendentemente dalla loro formalizzazione. Pertanto, spetta al condomino che impugna la delibera l'onere di provare l'effettiva mancanza del quorum legale, dimostrando che i valori reali delle proprietà non avrebbero permesso il raggiungimento delle maggioranze richieste.
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