Il Ricorrente, condannato in sede di giudizio abbreviato per reati in materia di armi e stupefacenti, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la misura della pena concordata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché non è consentito impugnare in sede di legittimità la misura di una pena frutto di un esplicito accordo tra le parti, con conseguente rinuncia agli altri motivi. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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