Un cittadino italiano, condannato per bancarotta fraudolenta e residente in Spagna, ha richiesto l'affidamento in prova all'estero per scontare la pena nel Paese di residenza. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, ritenendo ostative le pene accessorie commerciali e l'insufficienza dei controlli a distanza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando la decisione. I giudici di legittimità hanno chiarito che le pene accessorie si estinguono con l'esito positivo della prova e che la residenza all'estero non preclude la misura, grazie alla collaborazione tra Stati dell'Unione Europea. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione che consideri la condotta attuale del soggetto e non solo la gravità del reato passato.
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