Una società fornitrice di abbigliamento ha citato in giudizio il suo distributore elvetico per inadempimento di un contratto di collaborazione commerciale. Il distributore non aveva versato l'intero importo dovuto né fornito i report sulle vendite. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del distributore, stabilendo che in caso di mancato rendiconto, l'onere della prova di aver adempiuto ai propri obblighi o di aver conseguito risultati di vendita inferiori spetta al distributore stesso. In assenza di tale prova, si presume che tutta la merce sia stata venduta a prezzo pieno.
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