La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un condannato che contestava la competenza del giudice dell'esecuzione. L'imputato sosteneva che, a seguito di un annullamento con rinvio parziale, la sua esecuzione dovesse essere trattata dalla sezione di rinvio. La Corte ha stabilito che la competenza del giudice dell'esecuzione appartiene all'ufficio giudiziario nella sua interezza (es. la Corte d'Appello) e non alla singola sezione interna, la cui ripartizione del lavoro è una mera questione organizzativa.
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