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Art. 66 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 66 Codice Civile

Omessa convocazione condomino: vince chi non comunica l’acquisto
Un nuovo proprietario di un appartamento non comunica formalmente l'acquisto all'amministratore di condominio. Di conseguenza, l'amministratore convoca all'assemblea il vecchio proprietario. Il nuovo condomino impugna la delibera per omessa convocazione del condomino. La Corte di Cassazione gli dà ragione, stabilendo un principio fondamentale: all'assemblea va sempre convocato l'effettivo proprietario, anche se non ha comunicato il passaggio di proprietà. L'obbligo di diligenza dell'amministratore prevale sull'inerzia del singolo. La mancata convocazione del vero proprietario rende la delibera annullabile.
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Autoconvocazione Assemblea Condominiale: Notifica valida in portineria
Una condomina impugna una delibera assembleare sostenendo che la procedura di autoconvocazione assemblea condominiale fosse invalida. La richiesta di convocazione era stata inviata all'indirizzo del condominio e non allo studio professionale dell'amministratore. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: la richiesta di convocazione non richiede forme specifiche. È sufficiente che giunga nella sfera di conoscenza dell'amministratore, e l'indirizzo del condominio (se dotato di portineria o bacheca) può essere un recapito valido. Di conseguenza, la successiva autoconvocazione da parte dei condomini è stata ritenuta legittima.
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Impugnazione delibera condominiale: la Cassazione salva le tabelle
Una coppia di condomini presenta un'impugnazione delibera condominiale contro la decisione dell'assemblea di approvare nuove tabelle millesimali. Contestano la proprietà esclusiva del lastrico solare, l'esenzione di un condomino dalle spese per le scale e la presunta violazione del diritto di informazione. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Stabilisce che la delibera è valida perché approvata con la maggioranza richiesta. L'esenzione dalle spese per le scale è legittima per chi non ne usufruisce. La proprietà del lastrico era già stata decisa da una sentenza precedente. Il diritto di informazione è stato rispettato, poiché è onere del condomino attivarsi per visionare i documenti presso l'amministratore.
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Conflitto di interessi condominio: guida alla delibera
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condomino che impugnava una delibera assembleare per omessa convocazione. La delibera riguardava la decisione del condominio di resistere in un giudizio promosso dallo stesso condomino. La Corte ha stabilito che, in presenza di un radicale conflitto di interessi condominio, la compagine si scinde. Il condomino che agisce contro il condominio perde il diritto di partecipare e votare su quell'oggetto specifico. Di conseguenza, non ha interesse né legittimazione a impugnare la delibera per vizi di convocazione relativi a tale discussione.
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Ordine del giorno: validità delibere condominiali
La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento di una delibera condominiale relativa alla creazione di un fondo spese straordinario poiché tale punto non era chiaramente indicato nell'ordine del giorno. La Corte ha stabilito che ogni comproprietario di un'unità immobiliare ha il diritto individuale di impugnare le decisioni assembleari, anche se l'altro comproprietario ha partecipato alla riunione. La mancanza di una specifica indicazione nell'avviso di convocazione impedisce al condomino di valutare consapevolmente la propria posizione, rendendo la delibera annullabile per violazione del diritto all'informazione preventiva.
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Impugnazione delibera condominiale: le nuove regole
Un condomino ha promosso l'impugnazione delibera condominiale contestando la validità di alcune assemblee riguardanti lavori straordinari e la resistenza in giudizio del condominio. Il ricorrente lamentava, tra i vari motivi, la mancata convocazione di altri condomini e la partecipazione al voto di soggetti non legittimati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il condomino regolarmente convocato non può far valere il difetto di convocazione altrui. Inoltre, la partecipazione di estranei non invalida la delibera se non influisce sul quorum (prova di resistenza) e l'amministratore può resistere in giudizio senza previa autorizzazione assembleare.
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