Un condomino ha promosso l'impugnazione delibera condominiale contestando la validità di alcune assemblee riguardanti lavori straordinari e la resistenza in giudizio del condominio. Il ricorrente lamentava, tra i vari motivi, la mancata convocazione di altri condomini e la partecipazione al voto di soggetti non legittimati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il condomino regolarmente convocato non può far valere il difetto di convocazione altrui. Inoltre, la partecipazione di estranei non invalida la delibera se non influisce sul quorum (prova di resistenza) e l'amministratore può resistere in giudizio senza previa autorizzazione assembleare.
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