La Cassazione chiarisce che la richiesta di esecuzione pena all'estero non sospende né invalida l'ordine di carcerazione emesso in Italia. Un cittadino maltese, condannato in Italia, aveva chiesto la revoca del suo ordine di cattura sostenendo che fosse incompatibile con la procedura di trasferimento della pena a Malta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la legge (D.Lgs. 161/2010) prevede che l'ordine di esecuzione sia un presupposto per la trasmissione degli atti all'autorità straniera, non un'alternativa che lo annulla.
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