Il Tribunale di Savona ha condannato una condomina alla pena dell'ammenda per il reato di disturbo della quiete pubblica, causato dall'uso ad altissimo volume di una radio nella propria abitazione. La donna ha impugnato la decisione sostenendo che si trattasse di una semplice dimenticanza involontaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le sentenze di condanna alla sola ammenda non sono appellabili, ma possono solo essere sottoposte al giudizio di legittimità. Nel merito, la responsabilità penale è stata confermata grazie alle testimonianze dei vicini e all'intervento di carabinieri e vigili del fuoco. La condotta, ripetuta nel tempo, ha superato la normale tollerabilità, escludendo l'involontarietà del fatto. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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