La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione di un contratto di locazione ad uso commerciale, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il conduttore originario (cedente) e il nuovo conduttore (cessionario). L'ente locatore può agire per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni solo nei confronti del conduttore originario, se non lo ha espressamente liberato dalle sue obbligazioni. Il ricorso del conduttore, che lamentava la mancata partecipazione al giudizio della società cessionaria, è stato quindi respinto.
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