Una dipendente pubblica impugna il proprio licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza, sostenendo la tardività della contestazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che il termine per l'azione disciplinare decorre non dal mero sospetto, ma dal momento in cui l'amministrazione acquisisce piena conoscenza dei fatti, in questo caso tramite l'accesso al fascicolo penale. La Corte ha ritenuto che solo in quel momento l'ente avesse tutti gli elementi per una contestazione fondata, confermando la legittimità del licenziamento.
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