Un Cessionario di credito ha chiesto il pagamento di una somma a una società di fatto, tramite il suo custode giudiziario. Dopo il rifiuto in primo e secondo grado, il Cessionario ha presentato ricorso in Cassazione. Ha contestato che la Corte d'Appello non aveva esaminato la "carenza di legittimazione processuale del custode giudiziario", ovvero se il custode avesse l'autorità per opporsi al decreto ingiuntivo. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'omessa pronuncia su tale eccezione costituisce un errore procedurale. La sentenza d'Appello è stata annullata e il caso rinviato per un nuovo esame.
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