La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recupero crediti basato su una sentenza di annullamento di un lodo arbitrale, nonostante il dispositivo non quantificasse espressamente le somme. Attraverso l'integrazione tra motivazione e dispositivo, i giudici di merito hanno correttamente ricostruito la volontà del decidente, permettendo l'emissione di un decreto ingiuntivo per le spese di funzionamento del collegio. La Corte ha ribadito che il giudice dell'opposizione può interpretare il titolo esecutivo lacunoso senza dover ricorrere necessariamente alla procedura di correzione dell'errore materiale.
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