Un uomo, accusato di ricettazione, era stato prosciolto in primo grado perché il giudice, riconoscendo la lieve entità del fatto, aveva dichiarato il reato estinto. La Procura ha però impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale sulla prescrizione ricettazione lieve: l'attenuante per la particolare tenuità del fatto non riduce i tempi necessari per la prescrizione. Questa circostanza diminuisce solo la pena finale, ma non trasforma la ricettazione in un reato diverso e meno grave. Di conseguenza, la prescrizione non era maturata e il processo deve ricominciare. La sentenza è stata annullata.
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