La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell'Economia contro una decisione che concedeva un risarcimento per errore giudiziario alla vedova di un uomo ingiustamente condannato. La Corte ha stabilito che una precedente dichiarazione di inammissibilità 'allo stato' non impedisce la riproposizione della domanda una volta sanati i vizi formali e che il risarcimento spetta interamente all'erede che agisce, calcolato sul danno subito dal defunto.
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