Un condomino ha proposto opposizione contro un atto di precetto notificato dal Condominio per il pagamento di somme basate su decreti ingiuntivi. Il ricorrente lamentava la mancata indicazione della formula esecutiva nel precetto e contestava il calcolo delle spese legali per la fase di trattazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è necessario menzionare l'apposizione della formula esecutiva nel precetto, essendo sufficiente indicare la data di notifica del titolo. Inoltre, le spese per la fase di trattazione sono sempre dovute nel processo ordinario, poiché l'esame dei documenti costituisce attività difensiva. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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