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Art. 642 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 642 Codice di Procedura Civile

Cancellazione ipoteca giudiziale: nullo il vincolo senza decreto
Il caso nasce dall'opposizione di un debitore contro un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dal creditore sulla base di cambiali prescritte. In forza di tale decreto, il creditore aveva iscritto un'ipoteca. A seguito della revoca del decreto ingiuntivo per prescrizione del credito cartolare, il debitore ha richiesto la cancellazione ipoteca giudiziale. La Corte d'Appello ha ordinato la cancellazione, ritenendo venuto meno il titolo. Il creditore ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la successiva conferma del debito per un rapporto di mutuo sottostante giustificasse il mantenimento della garanzia. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la revoca del decreto ingiuntivo fa venire meno il presupposto della provvisoria esecutività e impone la cancellazione ipoteca giudiziale, a nulla rilevando l'accertamento autonomo del debito causale.
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Opposizione agli atti esecutivi: il ritardo cancella la vittoria
Un istituto di credito avviava un pignoramento presso terzi contro il Debitore, basandosi su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il Debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi, lamentando la mancanza della dichiarazione di esecutorietà del decreto. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere poiché la procedura si era conclusa con l'assegnazione delle somme. La Corte di Cassazione ha chiarito che la chiusura dell'esecuzione non cancella l'interesse del debitore a decidere sull'opposizione pendente. Tuttavia, decidendo nel merito, la Suprema Corte ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché presentata oltre il termine di venti giorni dalla notifica del precetto. Inoltre, ha stabilito che il decreto ingiuntivo nato provvisoriamente esecutivo non necessita di ulteriori visti di esecutorietà. Il Debitore è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Decreto Ingiuntivo non Opposto ma Invalido: Creditore Escluso
Una società creditrice ha tentato di far ammettere un proprio credito nello stato passivo di un'azienda fallita. La prova del credito era un decreto ingiuntivo non opposto dal debitore prima del fallimento. Tuttavia, il decreto non aveva ottenuto la dichiarazione di esecutorietà da parte del giudice. La Corte di Cassazione ha stabilito l'inopponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura fallimentare. Il principio sancito è chiaro: un decreto ingiuntivo, anche se non opposto, diventa definitivo e valido contro tutti i creditori solo dopo il provvedimento di esecutorietà del giudice. Senza questo passaggio, avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, il credito non può essere ammesso. La società creditrice ha quindi perso la causa.
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Decreto ingiuntivo fallimento: l’ordinanza della Corte
La Corte di Cassazione chiarisce l'inefficacia del decreto ingiuntivo fallimento. Se il debitore fallisce mentre è pendente un'opposizione al decreto, quest'ultimo diventa inopponibile alla massa dei creditori, così come l'ipoteca giudiziale su di esso fondata. L'ordinanza sottolinea che la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore non sana questa inefficacia, confermando un principio consolidato a tutela della par condicio creditorum.
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Scientia decoctionis: prova e oneri del creditore
Una società creditrice ha ricevuto pagamenti da un'altra società, poi fallita. Il curatore ha agito in revocatoria, sostenendo la conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis). La creditrice ha contestato la validità della notifica dell'atto di citazione (ricevuta via PEC con file .p7m) e la mancanza di prove. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il destinatario di una PEC deve essere in grado di aprire i formati legali come il .p7m e che la scientia decoctionis si può provare con indizi quali solleciti, piani di rientro falliti e le stesse dichiarazioni del creditore in precedenti atti giudiziari.
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