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Art. 642 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 642 Codice di Procedura Civile

Opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento: serve il titolo
Una società creditrice ha richiesto l'ammissione al passivo fallimentare per oltre novantunomila euro sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il giudice delegato e il tribunale hanno respinto l'istanza evidenziando la mancata definitività del titolo. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, dichiarando inammissibile il ricorso della creditrice. Ai fini dell'opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento, il provvedimento monitorio deve ottenere il formale decreto di esecutorietà del giudice prima della dichiarazione di insolvenza. La semplice provvisoria esecutività e il decorso dei termini di opposizione non bastano a vincolare la procedura concorsuale. La società creditrice ha subito la condanna definitiva alle spese di lite.
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Decreto Ingiuntivo Provvisorio: Inefficace nel Fallimento?
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell'Opponibilità decreto ingiuntivo nel fallimento. Una Banca aveva presentato ricorso contro il rigetto della sua opposizione allo stato passivo di un'Azienda Fallita. La Banca chiedeva l'ammissione al passivo con privilegio ipotecario, basandosi su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il Tribunale e poi la Cassazione hanno respinto la richiesta. Hanno stabilito che un decreto ingiuntivo, anche se provvisoriamente esecutivo, non è opponibile al fallimento se non ha ottenuto il visto di esecutorietà definitivo prima della dichiarazione di fallimento. La sentenza ha ribadito che solo il decreto ingiuntivo passato in giudicato è efficace in tali procedure.
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Decreto Ingiuntivo vs. Fallimento: La Tempistica Decide l’Opponibilità
La Società creditrice ha chiesto di essere ammessa al passivo di un Fallimento con un privilegio ipotecario, ma è stata ammessa solo come creditore chirografario. Il suo credito derivava da un decreto ingiuntivo. Il Tribunale ha confermato che il decreto ingiuntivo non era opponibile al Fallimento perché la sua dichiarazione di esecutività (il momento in cui diventa definitivo) era avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione ha ribadito che un decreto ingiuntivo diventa pienamente efficace e opponibile ai terzi, incluso il Fallimento, solo quando il giudice lo dichiara esecutivo. Se questa dichiarazione avviene dopo l'apertura della procedura fallimentare, il credito basato su quel decreto, e l'eventuale ipoteca, non sono opponibili al Fallimento. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della Società creditrice, confermando la sua ammissione al passivo in chirografo. Questo chiarisce l'importanza della tempistica nell'Opponibilità decreto ingiuntivo al fallimento.
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Azione surrogatoria: il creditore risolve il preliminare inerte
Un ente creditore vantava un credito certo verso una società debitrice sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo. La società debitrice aveva stipulato un contratto preliminare per acquistare un immobile versando l'intero prezzo. Il venditore non aveva liberato l'immobile dai gravami entro i termini previsti. Nonostante l'inadempimento del venditore, la debitrice restava inerte, evitando di chiedere la risoluzione del contratto o l'esecuzione in forma specifica. L'ente creditore ha quindi promosso l'azione surrogatoria per ottenere la risoluzione del preliminare e la condanna diretta del venditore alla restituzione delle somme per soddisfare il proprio credito. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della domanda del creditore, respingendo il ricorso della società debitrice e condannando quest'ultima alle spese di lite.
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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: precetto valido
Un condomino ha proposto opposizione contro un atto di precetto notificato dal Condominio per il pagamento di somme basate su decreti ingiuntivi. Il ricorrente lamentava la mancata indicazione della formula esecutiva nel precetto e contestava il calcolo delle spese legali per la fase di trattazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è necessario menzionare l'apposizione della formula esecutiva nel precetto, essendo sufficiente indicare la data di notifica del titolo. Inoltre, le spese per la fase di trattazione sono sempre dovute nel processo ordinario, poiché l'esame dei documenti costituisce attività difensiva. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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