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Art. 641 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

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Revisione Sentenza Penale: No se basata su un errore di indirizzo
Un uomo, condannato in via definitiva per evasione dagli arresti domiciliari, ha chiesto la revisione della sentenza penale. Sosteneva che le annotazioni della polizia giudiziaria contenessero un errore sull'indirizzo del controllo, indicando una via e un civico leggermente diversi da quelli reali. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti: la richiesta è inammissibile. Un semplice errore di battitura, un refuso evidente, non costituisce una 'nuova prova' capace di demolire la sentenza. I giudici hanno ritenuto l'errore irrilevante, dato che la persona era ben nota alle forze dell'ordine e l'identificazione del luogo era certa. La revisione non può basarsi su elementi palesemente inidonei a sovvertire il giudizio.
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Revisione penale: inammissibile se basata su temi già noti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile una richiesta di revisione penale presentata da un individuo condannato per ricettazione di un ciclomotore. La richiesta si basava su nuove testimonianze volte a dimostrare che il veicolo era stato abbandonato. Tuttavia, poiché il tema dell'abbandono era già stato sollevato e valutato in una precedente istanza di revisione, la Corte ha stabilito che riproporre lo stesso argomento, seppur con prove diverse, rende il ricorso inammissibile.
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Istanza di revisione: quando è inammissibile?
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un'ordinanza che aveva negato la revisione di una condanna per reati di droga. L'istanza di revisione si basava su un presunto contrasto con la sentenza di assoluzione di un coimputato. La Corte ha stabilito che la richiesta era una mera ripetizione di una precedente istanza già respinta, priva di nuovi elementi. Inoltre, non sussisteva un reale contrasto tra giudicati, poiché l'assoluzione del coimputato riguardava la sua posizione individuale e non negava l'esistenza dell'associazione criminale.
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