Il Condannato ha proposto una richiesta di revisione contro la sua condanna definitiva per partecipazione a una rissa. A sostegno della domanda, ha presentato dichiarazioni raccolte dal proprio difensore, sostenendo che il mutamento della veste giuridica dei dichiaranti (diventati testimoni dopo la prescrizione del reato a loro carico) costituisse un elemento di novità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nella fase preliminare della richiesta di revisione, il giudice deve valutare solo in astratto l'idoneità delle nuove prove a ribaltare la condanna. Nel caso specifico, le dichiarazioni non erano decisive e risultavano smentite da un dato oggettivo insuperabile: le lesioni fisiche riportate dal Condannato, incompatibili con la tesi di un suo arrivo a rissa già conclusa.
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