Un individuo ha utilizzato i dati anagrafici e la carta prepagata di un'altra persona per stipulare online un contratto di abbonamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale condotta non costituisce il reato di frode informatica, ma quello di truffa semplice. La differenza fondamentale risiede nel fatto che l'imputato non ha manipolato o alterato il sistema informatico dell'azienda, ma si è limitato a inserire dati falsi, ingannando di fatto l'operatore commerciale. Nonostante la corretta qualificazione del reato, la Corte ha annullato la condanna perché tutti i reati contestati, inclusa la truffa, erano ormai estinti per prescrizione.
Continua »