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Art. 639 Codice Penale — Sezione Quinta Penale

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Impugnazione della parte civile: inutile se resta la via civile
Le Parti Civili hanno proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritto il reato di deturpamento di cose altrui a carico dell'Imputato e confermato l'assoluzione per altri reati. Le Parti Civili contestavano l'applicazione del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione della parte civile contro una decisione puramente processuale, come quella basata sul divieto di doppio giudizio, è inammissibile per carenza di interesse. Tale pronuncia non impedisce infatti alle vittime di avviare una causa autonoma davanti al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni. Di conseguenza, le Parti Civili hanno perso il ricorso e sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso patteggiamento: i motivi di inammissibilità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento. Gli imputati contestavano la carenza di motivazione sulla responsabilità, ma la Corte ha ribadito che i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono tassativi e non includono la valutazione nel merito della colpevolezza.
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