Una società creditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società debitrice per oltre 193.000 euro. La debitrice ha formulato opposizione a decreto ingiuntivo, ma ha concesso un termine a comparire troppo breve. Il giudice ha disposto la rinnovazione della notifica. La debitrice ha notificato al legale della creditrice la copia della vecchia citazione unita al verbale di udienza. La creditrice ha contestato la validità di tale atto e l'efficacia di una clausola arbitrale a seguito della risoluzione del contratto. I giudici di merito hanno revocato l'ingiunzione per incompetenza del tribunale a favore degli arbitri. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione: la notifica integrata al difensore costituito sana i vizi formali e la clausola compromissoria resta autonoma e vincolante anche se il contratto principale si è sciolto.
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