Una società conduttrice riceve un decreto ingiuntivo di oltre 1,2 milioni di euro per canoni non versati relativi a un contratto di affitto di ramo di azienda. La società debitrice propone opposizione lamentando la nullità della richiesta per presunta genericità dei fatti e sostenendo di aver eseguito pagamenti senza però quantificarli. Sia il Tribunale che la Corte di Appello confermano l'ingiunzione di pagamento. La Corte di Cassazione respinge definitivamente il ricorso della società affittuaria: il ricorso monitorio conteneva elementi chiari e sufficienti a identificare il debito, i documenti contrattuali risultavano pienamente acquisiti agli atti e la generica affermazione di avvenuti pagamenti, priva di prove specifiche, fa scattare il principio di non contestazione a favore del creditore.
Continua »