La Corte di Cassazione chiarisce che l'opposizione a un decreto ingiuntivo, già divenuto inefficace per mancata notifica nei termini di legge, è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Se il creditore ha abbandonato il primo decreto richiedendone un secondo, il debitore non ha un interesse concreto e attuale a contestare un provvedimento già privo di effetti, a meno che non vi sia una minaccia reale di notifica tardiva, qui ritenuta meramente ipotetica.
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