Un professionista legale ha chiesto il pagamento della propria parcella per l'assistenza fornita in una causa civile. Il cliente ha rifiutato il saldo eccependo l'assenza di un accordo scritto preliminare e contestando la qualità della prestazione. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'onorario liquidando la somma secondo i parametri tariffari di legge. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo la piena validità del compenso dell'avvocato senza preventivo scritto. L'obbligo di pagamento nasce infatti dall'effettivo svolgimento dell'incarico, la cui onerosità si presume per legge. L'assenza di un preventivo non annulla il diritto alla retribuzione, ma comporta la determinazione giudiziale del corrispettivo tramite le tariffe ministeriali.
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