Un professionista ha ottenuto un decreto ingiuntivo per riscuotere i compensi di una ristrutturazione. I committenti hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo anche il risarcimento dei danni per errori progettuali, ma si sono costituiti in giudizio in ritardo. La Corte d'Appello ha dichiarato improcedibile l'opposizione, rendendo definitivo il decreto, ma ha comunque esaminato le domande di risarcimento dei committenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista: l'improcedibilità dell'opposizione rende definitivo il decreto ingiuntivo. Questo giudicato copre l'esistenza del credito e impedisce ai committenti di chiedere risarcimenti o riduzioni di prezzo basati sugli stessi fatti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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