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Art. 635 Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

Altri anni per Art. 635 Codice di Procedura Penale

Condannato per spaccio, complice assolta: no alla revisione
Un uomo, condannato in via definitiva per cessione di stupefacenti, ha chiesto la revisione della sua sentenza. La richiesta si basava sull'assoluzione, in un processo separato, di una donna accusata di aver agito come tramite negli stessi episodi. La Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio importante sulla revisione per inconciliabilità di giudicati. L'assoluzione di un presunto complice per mancanza di prove sul suo contributo al reato non crea un'incompatibilità oggettiva con la condanna del fornitore. Il fatto storico (la cessione di droga) è stato accertato in entrambi i processi; ciò che è cambiata è solo la valutazione sulla responsabilità penale dei singoli concorrenti. La richiesta di revisione è stata quindi dichiarata inammissibile.
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Rescissione del giudicato per morte del difensore
Una donna, condannata in appello, non veniva a conoscenza del processo a suo carico a causa del decesso del suo avvocato di fiducia. La Corte di Cassazione ha stabilito che la sua istanza, pur formalmente presentata come richiesta di restituzione nel termine, doveva essere riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato. Di conseguenza, ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello competente per la valutazione del vizio di notifica e la potenziale riapertura del processo.
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Rescissione del giudicato: onere della prova dell’imputato
Un'imputata, il cui avvocato è deceduto dopo aver presentato appello, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non essere stata a conoscenza dell'udienza. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. Secondo la Corte, la ricorrente non ha fornito la prova rigorosa della sua incolpevole mancata conoscenza del processo, dimostrando piuttosto un 'colpevole disinteresse', e non ha adempiuto all'onere di provare la tempestività della sua richiesta.
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