Un Comune ha notificato a una comproprietaria al 50% di un terreno edificabile un avviso di accertamento ICI per gli anni 2006 e 2007. La contribuente non aveva presentato la propria dichiarazione, confidando nell'erronea dichiarazione dell'altro comproprietario. Il giudice tributario d'appello ha rideterminato al ribasso il valore dell'area recependo una relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate. La contribuente ha impugnato la sentenza in Cassazione, contestando la decadenza del potere impositivo, l'affidamento della perizia all'amministrazione finanziaria e il difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e condannato la contribuente alle spese: per l'omessa dichiarazione il termine scadeva il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello previsto per l'adempimento. Il giudice può delegare la stima a organi tecnici erariali senza che ciò violi l'imparzialità, salvo tempestiva ricusazione.
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