La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per rapina aggravata continuata. L'imputato, gravato da recidiva specifica e reiterata, contestava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno rilevato la genericità dei motivi di ricorso, i quali riproponevano censure già ampiamente superate nei precedenti gradi di giudizio. La Corte d'Appello aveva infatti già ritenuto congrua e persino benevola la pena inflitta, applicando un corretto giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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