Un uomo subisce una condanna per il reato di rapina aggravata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini preliminari. La vittima, di nazionalità straniera, si rende successivamente non rintracciabile all'estero prima del processo. La difesa contesta l'utilizzo di tali verbali senza un esame diretto in aula, lamentando la violazione del diritto di difesa e l'incompletezza delle indagini volte al rintraccio. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la condanna. L'irreperibilità del testimone permette l'acquisizione delle prove d'accusa quando le autorità giudiziarie hanno svolto ricerche approfondite, estese anche in ambito internazionale tramite canali consolari e cooperazione di polizia, e i riscontri esterni confermano la piena credibilità del racconto accusatorio.
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