La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22193/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per tentata rapina. La Corte ha ribadito due principi fondamentali: il primo è che non può rivalutare nel merito le prove, come la qualificazione del reato da tentata rapina a tentato furto; il secondo, e più cruciale, è che l'articolo 628 del codice penale vieta espressamente il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con specifiche aggravanti della rapina, rendendo impossibile una loro prevalenza o equivalenza. Il ricorso è stato respinto per manifesta infondatezza.
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