La Corte di Cassazione ha stabilito che un bene sottoposto a sequestro probatorio, il cui decreto sia stato annullato per vizi procedurali, deve essere restituito. Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324 c.p.p. si applica solo ai beni la cui confisca è obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. (beni intrinsecamente illegali o prezzo del reato), e non si estende automaticamente ai beni confiscabili come profitto del reato ai sensi di norme speciali, come l'art. 648-quater c.p.
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