La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per tentato furto aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento. Il ricorrente contestava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché l'aggravante del mezzo fraudolento non era stata formalmente indicata nel capo d'imputazione. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene mancasse il riferimento numerico all'articolo di legge, la descrizione del fatto includeva esplicitamente l'utilizzo di una borsa schermata con alluminio per occultare la refurtiva. Tale descrizione è sufficiente a garantire il diritto di difesa, permettendo all'imputato di conoscere gli elementi materiali della contestazione.
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