Un uomo, condannato per furto in abitazione aggravato, ha proposto ricorso lamentando l'invalidità del riconoscimento fotografico effettuato da un maresciallo dei carabinieri tramite i filmati di videosorveglianza. La difesa sosteneva che l'imputato avesse un tatuaggio non visibile nei video e chiedeva la visione dei filmati in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria costituisce una prova valida, assimilabile a una testimonianza, soprattutto se l'agente conosceva già il soggetto. La mancata visibilità del tatuaggio è stata ritenuta compatibile con la postura dell'uomo nei fotogrammi. Di conseguenza, la richiesta di riesaminare i video è stata respinta, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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