Una società di gestione crediti ha impugnato la decisione che dichiarava estinta una procedura esecutiva immobiliare a seguito della revoca del decreto ingiuntivo posta a fondamento dell'azione. La società sosteneva che la revoca, non essendo ancora passata in giudicato, non potesse determinare la fine immediata dell'esecuzione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio procedurale insuperabile. La ricorrente non ha depositato la documentazione necessaria a dimostrare il corretto conferimento dei poteri di rappresentanza tra le diverse società coinvolte nella catena di gestione del credito. La mancanza della prova del potere rappresentativo ha impedito alla Suprema Corte di analizzare la questione di merito, confermando l'estinzione della procedura esecutiva e la condanna della società alle spese di lite.
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