Una donna, ritenuta socialmente pericolosa, subisce la confisca di prevenzione del saldo di un libretto postale. La difesa dimostra che i fondi provenivano da suo suocero, la cui posizione era già stata chiarita in un altro procedimento che ne aveva escluso la pericolosità e attestato la liceità dei suoi beni. Nonostante ciò, la Corte d'Appello conferma la confisca. La Corte di Cassazione annulla questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: se la provenienza dei fondi da un terzo 'lecito' è provata, la confisca di prevenzione non può essere applicata. La motivazione del giudice precedente è stata giudicata illogica e contraddittoria, portando all'annullamento del sequestro.
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